Torna su

Chiedere l'assegnazione di un alloggio

Descrizione

Chiedere l'assegnazione di un alloggio

Per chiedere l'assegnazione di un alloggio occorre presentare la domanda per l'assegnazione di un'unità abitativa destinata a servizio abitativo pubblico (Legge regionale 16/12/2005, n. 36, art. 20).

Il bando viene pubblicato con cadenza biennale. La graduatoria vigente è stata approvata in data 23/06/2023 e resta in vigore per due anni.

Per informazioni sulla graduatoria accedi alla pagina dedicata.

Requisiti

1. Per conseguire l’assegnazione di un alloggio di E.R.P. sovvenzionata sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani o di uno Stato appartenente all’Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale

a-bis) avere la residenza o prestare attività lavorativa nell’ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi ovvero essere cittadini italiani residenti all’estero che intendono rientrare in Italia, iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) istituita con la legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all’estero) di un Comune della regione. Se il numero degli alloggi disponibili risulta superiore alla media delle domande pervenute negli ultimi quattro Bandi, il Comune può prevedere nel Bando la riduzione del suddetto periodo sino ad un massimo di due anni, previa autorizzazione regionale

b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel comune in cui si concorre per l’assegnazione, salva la possibilità per il Comune di estendere la partecipazione al bando anche di cittadini di altri comuni della regione

c) non essere titolari di una quota superiore al venticinque per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Nell’ipotesi in cui più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare siano titolari di una quota di tali diritti su una medesima abitazione, si procede alla somma delle suddette quote possedute da ciascun componente. Ai fini del possesso di tale requisito, non si considera il diritto di proprietà o altro diritto
reale di godimento su una abitazione coniugale che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all’ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della presentazione della domanda sia trascorso almeno un anno dall’adozione del provvedimento dell’autorità giudiziaria di assegnazione della abitazione coniugale. Non si considera altresì il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione che sia venuto meno per effetto di sentenza dichiarativa di fallimento. Per l’individuazione delle modalità di attestazione di tale requisito ci si attiene ai criteri definiti dalla Giunta regionale con atto previsto dal comma 2 dell’art. 20-quinquies

d) avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia di ISEE non superiore al limite determinato dalla Giunta regionale. Ai fini della verifica di tale requisito, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), devono altresì presentare, ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)) e dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o nel caso in cui le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l’impossibilità di acquisire tale documentazione nel Paese di origine o di provenienza;

e) non avere avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l’alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo ad indennizzo o a risarcimento del danno.

e-bis) non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due
anni.

1-bis: Il requisito di cui alla lettera e-bis) del comma 1 non si applica nell’ipotesi di intervenuta riabilitazione di cui agli articoli 178 e 179 del Codice penale. Possono altresì beneficiare degli alloggi di edilizia agevolata i soggetti che abbiano provveduto all’integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, entrambi derivanti dai reati di cui alla
medesima lettera.

2. I requisiti per l’accesso debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed e) sopra riportate, anche da tutti i componenti del nucleo familiare richiedente al momento della presentazione della domanda, debbono permanere al momento dell’assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?